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CHIODI CONTRO BAMBI: LA REGIONE VERDE APRE LA CACCIA A CERVI E CAPRIOLI

cerbiattoQuesta mattina ho presentato una richiesta di parere al Collegio delle Garanzie Statutarie sottoscritta da tutti i gruppi del centrosinistra (Rifondazione, PdCI, Verdi, IdV, SEL, PD) sulla delibera sulla conformità  all’articolo 13 dello Statuto, della deliberazione di giunta regionale n. 605, del 1 settembre 2011, ed il relativo Avviso “Indirizzi generali per la gestione delle popolazioni di cinghiale e principi generali per la gestione delle popolazioni di cervo e caprioli” già approvati con delibera di G.R. n. 605 del 1/9/2011, pubblicato sul BURA n. 51 del 26.09.2012.

Nella richiesta di parere evidenziamo quelle che sono a nostro avviso palesi forzature dell’assessore Febbo e della Giunta regionale.

Comunque oltre al piano della legittimità c’è da sottolineare il contenuto discutibile del provvedimento della Giunta che di fatto apre la caccia anche a cervi e caprioli in quella che dovrebbe essere la Regione Verde dei Parchi.

Una scelta che ci appare folle considerata anche la valenza che questi animali hanno anche per quanto riguarda il turismo naturalistico.

Inoltre è altrettanto discutibile che si affidi alle Province di autorizzare l’ingresso dei cacciatori in aree protette riducendo il ruolo degli enti parco. Dulcis in fundo in una regione in cui si lamentano i danni all’agricoltura da parte del sovrappopolamento di cinghiali all’articolo 2 comma 3 sui piani di reintroduzione e ripopolamento si fa riferimento agli ungulati tout court, non escludendo, quindi, il Cinghiale (tra l’altro il provvedimento norma specificatamente la gestione delle popolazioni di Cinghiale) dimenticando che la Legge regionale 10/2004 recita espressamente “su tutto il territorio regionale è vietato immettere, qualunque ne sia la motivazione, il cinghiale  (Sus scrofa)”.                                                                                      

                                                                                                                                        Richiesta di parere al Collegio per le Garanzie Statutarie 

          I sottoscritti consiglieri regionali richiedono, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 42 “Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie, ai sensi dell’articolo 80 dello Statuto regionale ed ai sensi dell’articolo 119 del vigente Regolamento interno, il rilascio di parere sulla conformità  all’articolo 13 dello Statuto, della deliberazione di giunta regionale n. 605, del 1 settembre 2011, ed il relativo Avviso “Indirizzi generali per la gestione delle popolazioni di cinghiale e principi generali per la gestione delle popolazioni di cervo e caprioli” già approvati con delibera di G.R. n. 605 del 1/9/2011, pubblicato sul BURA n. 51 del 26.09.2012.

        Allegano alla presente, il documento con il quale si richiede il parere.

        Nel ringraziarla per il seguito che darà alla presente richiesta, le inviamo cordiali saluti.

 Al Presidente del Collegio delle Garanzie Statutarie

                                                               RICHIESTA DI PARERE DI CONFORMITA’ ALLO STATUTO

  Oggetto: Richiesta al Collegio per le Garanzie Statutarie di parere di conformità allo Statuto regionale della della deliberazione di giunta regionale n. 605, del 1 settembre 2011, ed il relativo Avviso “Indirizzi generali per la gestione delle popolazioni di cinghiale e principi generali per la gestione delle popolazioni di cervo e caprioli” già approvati con delibera di G.R. n. 605 del 1/9/2011, pubblicato sul BURA n. 51 del 26.09.2012. 

  Premesso che

 sul B.U.R.A. del 26/09/2012 è stato pubblicato un  avviso relativo all’approvazione da parte della Giunta Regionale di un testo intitolato “Indirizzi generali per la gestione delle popolazioni di cinghiale e principi generali per la gestione delle popolazioni di cervo e capriolo”;

la Delibera di Giunta Regionale risale al 2011 (deliberazione di G.R. n. 605 del 1/9/2011);

il testo approvato dalla Giunta si presenta come un vero e proprio articolato suddiviso in Titoli e Articoli. Il Titolo primo è “Principi e disposizioni generali”;

questo provvedimento contiene numerosissime decisioni relative alla gestione venatoria del Cinghiale e dei cervidi (Cervo e Capriolo);

ad avviso dello scrivente, sulla base dell’Articolo 13 comma 1 dello Statuto regionale, tale provvedimento esula dalle competenza della Giunta Regionale in quanto lo Statuto riserva al Consiglio non solo la potestà legislativa ma anche quella regolamentare;

infatti, il provvedimento non si configura solamente come un atto regolamentare generale ma, addirittura, apporta modifiche di carattere legislativo rispetto alla legge regionale 10/2004, in ciò invadendo chiaramente la competenza riservata al Consiglio Regionale;

                                                                                                             constatato che

cervi-nel-Parco-Nazionale-del-G.-Sasso la legge regionale 10/2004 disciplina all’art.28 le modalità di accesso dei cacciatori agli ATC, precisando, ad esempio, i criteri per l’ammissione degli stessi;

il provvedimento approvato contiene una ulteriore specificazione circa le modalità di accesso al prelievo (Art. 5  – Accesso al prelievo degli ungulati) con norme più restrittive (ad esempio, il titolo abilitante; oppure le modalità di accesso dei cacciatori non residenti nella Regione ecc.);

sempre l’Art.28 della legge regionale 10/2004 disciplina le modalità di pagamento delle quote per l’accesso ai cacciatori negli ATC;

l’Art.5 del provvedimento approvato dalla Giunta Regionale introduce al comma 5 un nuovo contributo, stabilendo anche la destinazione dello stesso (ai successivi commi 6 e 7);

l’Art.6 del provvedimento definisce le modalità di adozione dei Piani di gestione per i cervidi. Il comma 7 prevede che alcune funzioni, tra cui l’adozione di Piani di Prelievo Annuale di cui al Comma 3, siano delegabili dalle province agli ATC;

le funzioni degli ATC e il riparto delle competenze sono stabilite dalla Legge regionale 10/2004. In  particolare la funzione di programmazione è assegnata alle province in base all’Art.26 comma 3 e non agli ATC,

il provvedimento, quindi, introduce una novità rispetto alla Legge regionale 10/2004;

l’Art.3 del provvedimento introduce una suddivisione del territorio prevedendo i Comprensori Faunistici di Gestione (CFG) sui quali organizzare il prelievo;

in realtà non si comprende la relazione tra questi e gli ATC, visto che la Legge 10/2004 prevede all’Art.9 comma 2 lettera a) che in ogni comprensorio faunistico individuato sia costituito un ATC (“la localizzazione dei comprensori faunistici, in ciascuno dei quali è successivamente individuato, ai sensi dell’art. 27 un ambito territoriale di caccia”);

l’Art.10 introduce addirittura CFG specifici per una singola specie, il Cinghiale. Sulla base della Legge regionale a quel punto, la perimetrazione degli ATC sarebbe “variabile” a seconda della specie (infatti, una volta individuato un Comprensorio omogeneo, le Province dovrebbero localizzarvi un ATC, secondo l’obbligo previsto dall’Art. 9 comma 2 lettera a) delle Legge 10/2004 sopra richiamato;

pertanto, il Provvedimento appare introdurre nuove modalità di organizzazione (e perimetrazione) degli ATC;

gli Artt. 16 (comma 6), 17 (comma 4), 18 (comma 4), 19 (comma 4) prevedono la possibilità per le Province di autorizzare i cacciatori per interventi di controllo numerico nelle aree vietate alla caccia, ivi comprese le Aree Protette (!), al di fuori del periodo di caccia;

A parte il fatto che tale previsione è in palese contrasto con la Legge nazionale 394/91 (si veda l’Art.11), essa viola anche la stessa Legge 10/2004 che all’Art. 44 comma 3 disciplina le modalità di autorizzazione dei controlli numerici nei parchi naturali regionali,

l’Art.2 comma 3 sui piani di reintroduzione e ripopolamento fa riferimento agli ungulati tout court, non escludendo, quindi, il Cinghiale (tra l’altro il provvedimento norma specificatamente la gestione delle popolazioni di Cinghiale);

l’Art.11 comma 4 della Legge regionale 10/2004 recita espressamente “su tutto il territorio regionale è vietato immettere, qualunque ne sia la motivazione, il cinghiale (Sus scrofa)”;

l’Art.21 (Norme finali) prevede la possibilità per le Province di delegare, in tutto o in parte, le attività di cui al Provvedimento, agli ATC;

in questo modo il Provvedimento produce numerose innovazioni della Legge 10/2004 in quanto quest’ultima, ad esempio, come già detto assegna alle province l’adozione di piani di gestione (anche quelli quinquennali) e la definizione dei comprensori faunistici omogenei senza possibilità di delega agli ATC;

con la previsione di possibilità di delega prevista all’Art.21, le competenze di cui agli stessi Artt.3 e 6 del provvedimento di Giunta potrebbero essere delegate agli ATC, cosa non prevista, come detto, dalla Legge 10/2004;

 

rilevato che

 

l’Art.2 della legge 10/2004 ripartisce le competenze tra Consiglio e Giunta regionale;

oltre alle questioni legate alla potestà legislativa sopra ricordata, numerosi contenuti del provvedimento appaiono rientrare tra le specifiche competenze del Consiglio anche per gli aspetti amministrativi di carattere regolamentare generale, quali, ad esempio, quelli “di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria”, che l’Art.2 pone in capo al Consiglio;

basta richiamare in tal senso i contenuti degli Artt.3 (che attengono specificatamente alla pianificazione faunistico-venatoria individuando i CFG e le aree di prelievo), 6 (che prevede l’adozione da parte della Province di Piani Quinquennali di Gestione dei Cervidi), 9 (che prevede l’adozione da parte della Province di Piani Quinquennali di Gestione del Cinghiale), 10 (che prevede, già nel titolo, la “Destinazione differenziata del territorio”), per rilevare una palese inosservanza dello Statuto regionale e dello stesso Art.2 della Legge 10/2004, in quanto la competenza di provvedere alla programmazione e al coordinamento della pianificazione spetta al Consiglio Regionale;

anche se l’Art.2 al comma 2 assegna alla Giunta Regionale alcune attività di carattere regolamentare e d’indirizzo, appare evidente che il provvedimento approvato dalla Giunta Regionale, oltre alle problematiche sopra ricordate di carattere legislativo, travalichi le competenze in quanto si occupa addirittura di sancire all’Art.2 i principi alla base dell’attività di gestione del cinghiale e degli ungulati (peraltro lo stesso titolo del provvedimento fa riferimento ai “principi generali per la gestione delle popolazioni di Cervo e Capriolo”);

è del tutto pacifico, a nostro avviso, che tali principi generali debbano essere fissati dal Consiglio Regionale, in quanto tale provvedimento assume, in questi ed altri punti, i caratteri dell’astrattezza e della generalità propri degli atti regolamentari spettanti al Consiglio;

 

 

 

i sottoscritti consiglieri regionali

 

rivolgono istanza

 

 al Collegio per le Garanzie Statutarie al fine di ottenere il rilascio del parere di conformità all’articolo 13 dello Statuto regionale, sui rilievi di compatibilità della deliberazione di giunta regionale n. 605, del 1 settembre 2011, ed il relativo Avviso “Indirizzi generali per la gestione delle popolazioni di cinghiale e principi generali per la gestione delle popolazioni di cervo e caprioli” già approvati con delibera di G.R. n. 605 del 1/9/2011, pubblicato sul BURA n. 51 del 26.09.2012.

 L’Aquila, 3 ottobre 2012

 Gli “Indirizzi generali per la gestione delle popolazioni di cinghiale e principi generali per la gestione delle popolazioni di cervo e capriolo” li trovate on line sul BURA

 

 

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