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FINALMENTE APPROVATA ANCHE IN ABRUZZO L’ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DETENUTI

carcere2“Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri  poiché è da essi che si misura il grado di civiltà di una nazione”

Voltaire

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Regionale sono state approvate due proposte di Rifondazione Comunista di grande valore sociale.

Sappiamo che il nostro ostruzionismo a volte irrita gli avversari ma data la esclusiva finalità sociale dovranno ammettere che il risultato è terapeutico. Infatti dopo aver approvato una proposta di Rifondazione ci si sente meglio, con la coscienza di aver fatto qualcosa di buono. Lo testimoniano i comunicati anche eccessivamente entusiastici degli assessori Castiglione e Febbo sulla norma che prevede altri due anni di stop all’apertura di nuovi centri commerciali.

Ma se la moratoria è una misura indispensabile per tutelare il tessuto socioeconomico abruzzese è ancor più importante l’approvazione della nostra proposta di “Istituzione dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”. Finalmente l’Abruzzo fa un passo in avanti colmando una lacuna rispetto alle altre regioni italiane (Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Campania, Umbria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Puglia, Piemonte). Da anni come Rifondazione reiteriamo questa proposta di legge che, seppur modificata da emendamenti discutibili* della maggioranza, martedì è finalmente stata approvata. Si tratta di una vittoria di civiltà ed ora opereremo per una rapida e seria attuazione. La politica ha la strana tendenza a scoprire la disumanità della condizione carceraria soltanto nei rari casi in cui qualche indagato eccellente viene colpito da un provvedimento di custodia cautelare o quando un suicidio fa per un giorno notizia. Rifondazione ha sempre sostenuto che le istituzioni regionali debbano fare di più per dare sostanza al dettato della Costituzione: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. L’istituzione dell’ufficio del garante non risolverà tutti i problemi ma sicuramente rappresenta un progresso nella giusta direzione. Tra i compiti del Garante anche quello di vigilare sul mondo della psichiatria in quanto tra le persone sottoposte a limitazioni della libertà personale vi sono anche “le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio”.

Per maggiori informazione sui compiti del garante sul sito del Ministero della Giustizia trovate una scheda abbastanza esaustiva: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_6_2.wp;jsessionid=29998A17846EDB93D748958983B58033.ajpAL02

IL TESTO APPROVATO:

Istituzione dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

 E’ istituito, presso il Consiglio regionale, l’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Ufficio del Garante, al fine di contribuire a garantire i diritti di tali persone nell’ambito delle materie di competenza regionale in conformità ai principi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 27 della Costituzione.

  1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si considerano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori o comunque sottoposti a misure restrittive della liberà personale, le persone ospitate nei centri di prima accoglienza, le persone trattenute nei centri di assistenza temporanea per stranieri, le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.
  2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
  3. L’Ufficio del Garante è composto dal Garante e da due Coadiutori che lo ausiliano nell’esercizio delle funzioni. Il Garante ed i Coadiutori sono scelti:

a)   tra persone che abbiano svolto attività di grande responsabilità e rilievo in ambito sociale e che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto mondo esterno – mondo interno, con attenzione particolare al dettato costituzionale del reinserimento dei detenuti;

b)  tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario;

c)   tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o sociali, che abbiano svolto ricerche sulle tematiche penitenziarie e detentive;

d)  tra personalità di alta e riconosciuta professionalità o che si siano distinte in attività di impegno sociale;

e)   tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione.

  1. Il Garante e i due Coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli, nei novanta giorni successivi al suo insediamento e decadono con lo scioglimento del Consiglio regionale. In sede di prima applicazione l’Ufficio del Garante è costituito entro i novanta giorni successivi all’entrata in vigore della presente legge.
  2. La carica di Garante e di Coadiutore è incompatibile con quella di:

a)   membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;

b)  amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

  1. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio regionale invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.
  2. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per l’elezione, può revocare il Garante e i due Coadiutori per gravi o ripetute violazioni di legge.
  3. Il Garante e i due Coadiutori che subentrino a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.
  4. Al Garante ed ai Coadiutori è attribuita, rispettivamente, un’indennità di funzione pari al 25 per cento ed al 10 per cento dell’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, e riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate nella misura prevista per i Dirigenti regionali.
  5. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell’Ufficio provvede, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
  6. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
  7. Il Garante adotta un apposito regolamento che disciplina il funzionamento dell’Ufficio.
  8. L’Ufficio del Garante, per le finalità di cui al comma 1, e nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

a)   assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui al comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;

b)  segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui al comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono un’attività inerente a quanto segnalato;

c)   si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d)  interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e)   propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

f)     propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

g)   propone all’assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

  1. I protocolli d’intesa sottoscritti tra la Regione e le amministrazioni statali competenti devono promuovere:

a)   l’attivazione all’interno degli istituti penitenziari di strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui al comma 1;

b)  la previsione anche di altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni dell’Ufficio del Garante.

  1. Entro il 30 aprile di ogni anno l’Ufficio del Garante presenta una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale.
  2. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della regione o indipendenti.
  3. Lo stesso provvede ad inviarne copia a tutti i responsabili delle strutture di cui al comma 2.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2012.
  5. Per le risorse finanziarie necessarie all’attuazione delle finalità di cui al presente articolo, si provvede con la legge di bilancio 2012.

* Rispetto alla nostra proposta di legge le modifiche apportate dalla maggioranza riguardano il trattamento economico del Garante e dei due coaudiutori . Mi sembra che si sia ecceduto in populismo e comunque non mi è chiaro perchè il difensore civico regionale debba ricevere una retribuzione che corrisponde al 60% dell’indennità lorda del consigliere regionale mentre il garante al solo 25% – addirittura chiedevano il 20%! Ricordo che l’indennità consigliare lorda corrisponde a 6.846,63 euro. Non sono bravo con i conti ma credo che quindi la retribuzione lorda del garante dovrebbe essere di 1.711 euro, quella dei due coadiutori ancor più striminzita. 

La nostra proposta prevedeva una retribuzione più elevata (40%) anche perchè  prevedevamo che “Il Garante e i due Coadiutori non possono esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di garante e di coadiutore a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio”. Questa parte del progetto di legge è stata cancellata da un emendamento del centrodestra che ha proposto una retribuzione inferiore anche perchè prevede che il Garante e i suoi due coadiutori facciano altro nella vita per vivere. La questione merita un approfondimento.

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