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SORGI COLPISCE ANCORA: NIENTE V.I.A. PER CENTRALE SU FIUME VOMANO (TE)

Sorgi e Chiodi

Sorgi e Chiodi

Anche nell’ultima seduta del Comitato V.I.A. il direttore Sorgi ha confermato quanto sostengo nella mia risoluzione circa l’opportunità di una sua sostituzione. A ennesima dimostrazione che ai fiumi non fa bene il suo stile di direzione  il comitato da lui “presieduto” ha deciso di non sottoporre a V.I.A. una richiesta di derivazione dal fiume Vomano per una centrale idroelettrica privata: http://sra.regione.abruzzo.it/uploads/225/2257_EnergySeekers.pdf (il verbale è lungo ma vale la pena leggerlo).

Sul progetto c’era il parere molto critico dell’ARTA e nel precedente esame il comitato VIA aveva formulato il “preavviso di rigetto” del progetto. Proprio sulla base del vergognoso Piano di Tutela delle Acque made in Caputi di cui parlo nella risoluzione è stato dato il via libera. Povero Abruzzo!

La cosa è molto grave perché…non si tratta di un parere favorevole ad  una valutazione d’Impatto Ambientale. In realtà hanno valutato una “verifica di esclusione”.

Ovvero: il CCR VIA doveva dire se c’era o no un rischio d’impatto ambientale (e in tal caso doveva deliberare di sottoporre l’opera a procedura di V.I.A.) oppure se l’opera è così innocua, priva di impatti significativi, da poter essere ESCLUSA dalla procedura di V.I.A.

L’esito, quindi, è stato il seguente: NON SI SOTTOPONGA L’OPERA ALLA PROCEDURA DI V.I.A., perché non ci sono problemi di sorta.

Invece i problemi ci sono e su due in particolare la Commissione non avrebbe dovuto/potuto deliberare l’esclusione.

1) la condotta ai piedi dell’argine, che rischia di intercettare la falda sotterranea impedendo la connessione falda/fiume.  Così l’acqua piovana infiltratasi nel sottosuolo verrebbe impedita a raggiungere il fiume…. mentre il fiume in caso di piena è impedito a scaricare acqua nel sottosuolo ricaricando la falda e spegnendo l’energia della piena. QUESTE SONO COMPETENZE DELLA V.I.A. E NON SOLO COMPETENZE “BUROCRATICHE” DEL GENIO CIVILE!!!

2) Le obiezioni formulate dall’ARTA circa il non raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati per il 2015.  Tali obiettivi di qualità sono (vengono e verranno) valutati mediante tecniche tese a misurare il grado di “integrità ecologica” del fiume, attraverso lo studio della presenza delle comunità animali e vegetali “giuste”, che ci dovrebbero essere.  Il D.Lgs 260/2011, allo scopo, IMPONE lo studio delle comunità zooologiche degli invertebrati acquatici (insetti, crostacei, sanguisughe ecc), dei pesci, delle macrofite acquatiche e delle microalghe (Diatomee).  Se ci sono i viventi “giusti”, che cioè ci devono essere necessariamente in un fiume, allora si attribuisce il giudizio di BUONO STATO e vuol dire che l’acqua è in buone condizioni per la natura, per l’uomo e per le generazioni future.

L’opera, non c’è dubbio, contribuisce alla artificializzazione del fiume, va in direzione opposta al risanamento ecologico (rinaturalizzazione) imposto dalla Direttiva quadro 60/2000/CE recepita dal D.Lgs 152/06 cosiddetto “Testo Unico Ambientale”.

Tanto lo sa l’estensore del parere, che per pararsi il c. da future possibili conseguenze (Corte dei Conti in caso di infrazione) aggiunge che “resta fermo che l’intervento di che trattasi non dovrà precludere il raggiungimento degli obiettivi comunitari sullo stato di qualità delle acque”.

MA SE E’ PROPRIO LA V.I.A. LO STRUMENTO CHE DEVE GARANTIRE DI NON PRECLUDERE ecc…….COME FA AD ESCLUDERE L’INTERVENTO DALLA PROCEDURA COMPLETA DI V.I.A.???????    FORSE PERCHE’ SA CHE CON TALE PROCEDURA, COMPLETA, CODIFICATA,  NON SAREBBE STATO POSSIBILE APPROVARLO”?

Chi deve garantire di “non precludere il raggiungimento….” il buon cuore della Ditta?

Alla quale, peraltro, non è stata fatta neppure una sola prescrizione né tantomeno una “raccomandazione” su cosa fare per evitare di precludere…..???

La V.I.A., valutando le negatività, può bocciare oppure apporre severe prescrizioni, imporre interventi di mitigazione e perfino di “compensazione”, che si attua facendo finanziare alla Ditta, in cambio del danno non mitigabile, un’opera quale un parco, un asilo ecc…

Vi sono precedenti assurdi di questo comportamento che sta minando l’ecologia dei fiumi abruzzesi e il paesaggio (tutelato dall’art.9 della Costituzione, tra l’altro).

Sono oltre 200 gli interventi previsti, di questo genere, perché in Abruzzo c’è acqua…e perché tutti oramai vengono qui per la “facilità” con cui si conseguono le autorizzazioni. Ne cito uno, il più eclatante.

Un progetto identico a quello che sul Pescara è stato ESCLUSO DALLA PROCEDURA DI V.I.A. ed è stato realizzato (a Spoltore e Cepagatti), in Italia invece, sull’Adige, fu valutato congiuntamente da Provincia di Trento, Regione e  su richiesta di questi, unitamente alla Comm. V.I.A. nazionale.  Fu deliberata la Valutazione d’Impatto Ambientale (altro che esclusione….) e fu bocciato all’unanimità, con giudizio durissimo.

Da noi, un progetto identico, è stato perfino ESCLUSO dalla procedura. Incredibile. E i danni sono immensi. Due anni di cantiere hanno movimentato nella corrente migliaia di metricubi di fango. Hanno avuto qualche influenza sul porto intasato come mai era successo in passato?  I problemi connessi a tutto quel fango sono noti…. e il costo economico e sociale pure. La V.I.A. avrebbe o bocciato o almeno imposto di isolare il cantiere dalla corrente perché tanto fango non venisse liberato……non mi risulta che tale precauzione sia stata presa (attendo smentite).

Inoltre.

L’assoggettabilità o l’esclusione alla procedura di VIA è una procedura fissata dalla legge e qui, come sempre, non è stata rispettata dal CCR VIA.

Infatti  l’art.. 20 del Testo Unico Ambientale rimanda all’allegato V dalla seconda parte…. i criteri sono in tale allegato, IGNORATO.

Consiglio la lettura dell’ART. 20   e dell’allegato con evidenziati i punti che avrebbero dovuto valutare, commentare e giustificare. Se anche solo uno di quei punti ponesse dubbi, avrebbero dovuto deliberare di fare la V.I.A. (cioè uno studio d’Impatto Ambientale, così come codificato dalla norma), da sottoporre a giudizio di valutazione.  Quello fin qui esaminato non sembra un vero e proprio SIA (Studio d’Impatto Ambientale), ma una serie di informazioni tese a dimostrare che non c’è impatto e che quindi si poteva escludere l’opera dalla effettiva e completa valutazione. In rosso la criticità più forte ed insuperabile, date le dichiarazioni dell’ARTA. Sul caso mi pare doveroso presentare un’interrogazione al Presidente Chiodi e all’assessore Giuliante.

Art. 20. Verifica di assoggettabilità
(articolo così modificato dall’art. 2, comma 17, d.lgs. n. 128 del 2010)

1. Il proponente trasmette all’autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti:

a) elencati nell’allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente;
c) elencati nell’allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.

2. Dell’avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all’albo pretorio dei comuni interessati. Nell’avviso sono indicati il proponente, l’oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell’autorità competente.

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L’autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all’allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente. Entro la scadenza del termine l’autorità competente deve comunque esprimersi. L’autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L’Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull’ambiente, l’autorità compente dispone l’esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull’ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a cura dell’autorità competente mediante:

a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell’autorità competente.

………………………………

ALLEGATO V – Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20

1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

– delle dimensioni del progetto,
– del cumulo con altri progetti,
– dell’utilizzazione di risorse naturali,

– della produzione di rifiuti,
– dell’inquinamento e disturbi alimentari,
– del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

– dell’utilizzazione attuale del territorio;
– della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
– della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
g) zone a forte densità demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Caratteristiche dell’impatto potenziale

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

– della portata dell’impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
– della natura transfrontaliera dell’impatto;
– dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impatto;
– della probabilità dell’impatto;
– della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto.

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